venerdì 2 maggio 2008

PARERE LEGALE SULLA PUBBLCAZIONE ON LINE DELLE LISTE DEI CONTRIBUENTI




In merito alla recente iniziativa dell'Agenzia delle Entrate di pubblicare sul proprio sito istituzionale le dichiarazioni dei redditi 2005 di tutti i contribuenti italiani, il sottoscritto esplicita il proprio parere.


La normativa di riferimento è il d.P.R. 600/1973: l'iniziativa sembrerebbe giustificata dall'attuale art. 69 del D.P.R. n. 600/1973. Ma, ad una piu' attenta interpretazione della norma, ci si rende conto che l'Agenzia delle Entrate è' andata al di la' del proprio compito istituzionale.


Difatti l'art. 69 d.p.r. cit. sancisce chiaramente, al comma 1, che "il Ministro delle Finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi (NON DEI REDDITI) dei contribuenti il cui reddito imponibile e' stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attivita' di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente"


Quindi, la pubblicazione viene limitata a determinati casi (e comunque limitata ai nominativi), mentre il famigerato comma 4 sostiene che "il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per ciascun Comune, gli elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti" i quali secondo il comma 6 "sono depositati per la durata di 1 anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i Comuni interessati".


Appare evidente, quindi, che in questo caso non si parla di pubblicazione, ma di libera consultazione, concetto molto diverso: la pubblicazione su Internet equivale ad una vera e propria diffusione dei dati non consentita, uno sharing, per usare un termine anglosassone; mentre la consultazione viene limitata a chi ne abbia interesse e ne faccia richiesta esplicita, previa identificazione del richiedente secondo le modalità della legge 241/1990 e s.m.i.


Lo spirito della norma appare chiaro ed e' in questo senso che può lecitamente coniugarsi l'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa con la necessita' di tutela la privacy dei cittadini. Inoltre la norma parla chiaramente di elenchi nominativi senza menzionare minimamente l'entita' dei redditi, cioè la dichiarazione del contribuente.


L'Agenzia delle Entrate, quindi, avrebbe dovuto necessariamente e preventivamente consultare l' Autorita' Garante prima di procedere a tale iniziativa che si reputa sostanzialmente illegittima.


Ulteriore conseguenza è che chi abbia subito danni dal comportamento suddetto, ex art. 2043 c.c., può certamente rivolgersi alla autorità giudiziaria (ordinaria, visto l'illecito dell'Amministrazione), anche in sede penale.


Roma, 2/5/2008